1. La non contaminazione delle terre e rocce da scavo
Come si fa a dimostrare che il materiale scavato da riutilizzare in cantiere non è contaminato? La non contaminazione delle terre e rocce da scavo si verifica ai sensi dell’Allegato 4 del DPR 120/2017, mediante il rispetto dei limiti di cui alla tabella 1 All. 5 Tit. V p. IV del TUA. E’ necessario effettuare un prelievo e l’analisi dei materiali. La dichiarazione di non contaminazione deve essere inviata al comune, mediante un’autocertificazione.2. Le normali pratiche industriali
Cosa si intende per normali pratiche industriali? Le normali pratiche industriali sono definite al punto o) del comma 1 dell’art. 2 del D.P.R. 120/2017. L’allegato 3 del DPR 120/2017 considera normali pratiche industriali:- la selezione granulometrica delle terre e rocce da scavo, con l’eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l’asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l’umidità ottimale e favorire l’eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo”.
3. La D.A.U.
Nel caso tra i materiali di scavo si sia riscontrata la presenza di materiali di riporto quali accertamenti è necessario fare ai fini del loro riutilizzo? L’art. 4 comma 3 del DPR 120/2017 prevede che: “Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all’allegato 10. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale, le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al DM 5 febbraio 1998, per i parametri pertinenti, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo”. La dichiarazione va compilata anche se il materiale scavato viene riutilizzato completamente all’interno dello stesso cantiere nel quale è stato scavato? Qualora il progetto preveda il riutilizzo integrale del terreno scavato allo stato naturale all’interno dello stesso cantiere di produzione si applica la clausola di esclusione di cui all’art. 185 del D. L.vo n. 152/2006, purché il materiale non sia contaminato e riutilizzato allo stato naturale. In questo caso è prevista la compilazione dell’Autocertificazione e l’invio solamente al comune in cui si trova il sito di produzione.4. Il piano di utilizzo
Cosa deve contenere il Piano di Utilizzo? I contenuti del Piano di Utilizzo sono riportati in Allegato 5 al D.P.R. e sono molto simili a quelli previsti nel D.M. 161/2012. A chi va inviata la Dichiarazione nel caso di cantieri di piccole dimensioni o di cantieri di grandi dimensioni non VIA o AIA? La norma, art. 21 comma 1, prevede che la dichiarazione venga inviata, anche solo in via telematica:- al Comune del luogo di produzione;
- all’Arpa territorialmente competente (a livello territoriale)