Il responsabile tecnico: chi è e quando è obbligatorio

 

1. Chi è il responsabile tecnico?

Tutte le imprese e gli enti iscritti nell’Albo Gestori Ambientali nelle categorie 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 10 devono nominare almeno un responsabile tecnico.

Quest’ultimo ha il compito di assicurare la corretta organizzazione della gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e deve far rispettare la normativa vigente, ossia il testo unico ambientale con le sue modifiche e integrazioni.

Tale incarico può essere ricoperto dal legale rappresentate dell’impresa, da un dipendente oppure da un soggetto esterno all’organizzazione.

 

2. Riferimenti normativi

In merito al responsabile tecnico, è stato emanato il d.m. 03 giugno 2014 n.120 che definisce le attribuzioni e le modalità di organizzazione dell’Albo nazionale dei gestori ambientali
Definisce i requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici. Abroga e sostituisce il D.M. 28/04/1998 n. 406.

Gli articoli 12 e 13 del d.m. introducono il requisito di “idoneità” del responsabile tecnico. Consiste nella dimostrazione della preparazione del soggetto, mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali.

La determinazione delle materie, contenuti e modalità di svolgimento delle verifiche sono demandate a successive delibere attuative da parte del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali.

Fino all’emanazione delle delibere attuative continuano ad essere validi i requisiti già deliberati dal Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali.

 

3. Quali sono le sue responsabilità?

Il Responsabile tecnico è responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscano il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria. Deve porre particolare attenzione alla qualità del prodotto, alla prestazione realizzata e al mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati.

 

4. Requisiti

Morali

Per l’iscrizione all’Albo occorre che i soggetti:

  1. siano cittadini italiani o cittadini di Stati membri della UE o cittadini di un altro Stato, a condizione che quest’ultimo riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
  2. siano iscritti al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo, ad eccezione delle imprese individuali che vi provvederanno successivamente all’iscrizione all’Albo, o in analoghi registri dello Stato di residenza, ove previsto;
  3. non siano in stato di interdizione o inabilitazione ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  4. non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena nel caso di condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica e nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi;
  5. siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato di residenza;
  6. non sussistono nei loro confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
  7. non si trovino, in sede di prima iscrizione, in stato di liquidazione o siano, comunque, soggetti ad una procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
  8. siano in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria di cui al successivo articolo 11;
  9. non abbiano reso false dichiarazioni o compiuto falsificazioni nel fornire le informazioni richieste ai sensi del presente articolo.

 

Di idoneità tecnica e di capacità finanziariaTali requisiti consistono:

  1. nella qualificazione professionale dei responsabili tecnici;
  2. nella disponibilità dell’attrezzatura tecnica necessaria, risultante dai mezzi d’opera, dagli attrezzi, dai materiali di cui l’impresa o l’ente dispone;
  3. in un’adeguata dotazione di personale;
  4. nell’eventuale esecuzione di opere o nello svolgimento di servizi nel settore per il quale è richiesta l’iscrizione.

L’idoneità tecnica e la capacità finanziaria devono essere adeguate alle attività soggette all’iscrizione.

Il Comitato nazionale stabilisce i criteri specifici, le modalità e i termini per la dimostrazione dell’idoneità tecnica e della capacità finanziaria.

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Articolo di: Marcella Spagnolo, aggiornato il 04 agosto 2021

 

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