- D.p.r. 120/17: possono considerarsi come sottoprodotti che, in quanto tali, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa opera per la quale sono state generate. Il riutilizzo in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione sia orientato alla produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce e ne comporti la sostanziale modifica chimico-fisica.
- D. Lgs 152/2006 parte IV: possono considerarsi come rifiuti, non rientrando in nessuna delle categorie di cui sopra.
1. La gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti
Per essere qualificate come sottoprodotti, le terre e rocce da scavo devono rispondere ai criteri stabiliti dall’art. 184-bis del D.L.vo n. 152/2006, il cui rispetto è valutato con le modalità procedurali stabilite dall’art. 4 del nuovo Regolamento. Tali requisiti sono attestati e dimostrati con la procedura di caratterizzazione chimico-fisica definita dall’Allegato 4 e tramite analisi di laboratorio. Si stabiliscono i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e Aia, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.2. I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi?
Si. Chi intende riutilizzare le terre da scavo per destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi su/suolo, deve dimostrare con caratterizzazione analitica, che non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione. Le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:- sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo e si realizza:
- nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
- in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- sono idonee a essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti del regolamento.
3. La gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti
Il mancato rispetto degli elementi sostanziali dettati dall’art. 186, combinato con gli artt. 184-bis e 185 del D.Lgs. 152/2006 determina la qualificazione giuridica di “rifiuto”, spesso integrando la fattispecie del reato di discarica o di recupero non autorizzato, con le annesse conseguenze sanzionatorie. Il nuovo Regolamento, all’art. 23, modifica la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti. Le modifiche riguardano le terre e rocce da scavo identificate con i codici CER 170504 o 170503*, ed introducono, appunto, condizioni di deposito diverse da quelle previste dall’art. 183, comma 1, lett. bb) del D. L.vo n. 152/2006, in particolare prevedendo maggiori volumi di rifiuti tenuti in deposito. Il nuovo Regolamento stabilisce, infatti, che le operazioni di recupero o smaltimento devono avvenire, alternativamente:- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- quando il quantitativo raggiunge complessivamente i 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.