Le terre e rocce da scavo – seconda parte –

 

Le terre e rocce da scavo, a seconda della loro caratterizzazione, provenienza e destinazione, possono assoggettarsi a diversi regimi normativi:

  1. D.p.r. 120/17: possono considerarsi come sottoprodotti che, in quanto tali, possono essere riutilizzate nell’ambito della stessa opera per la quale sono state generate. Il riutilizzo in impianti industriali è possibile solo nel caso in cui il processo industriale di destinazione sia orientato alla produzione di prodotti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce e ne comporti la sostanziale modifica chimico-fisica.
  2. D. Lgs 152/2006 parte IV: possono considerarsi come rifiuti, non rientrando in nessuna delle categorie di cui sopra.

1. La gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti

Per essere qualificate come sottoprodotti, le terre e rocce da scavo devono rispondere ai criteri stabiliti dall’art. 184-bis del D.L.vo n. 152/2006, il cui rispetto è valutato con le modalità procedurali stabilite dall’art. 4 del nuovo Regolamento. Tali requisiti sono attestati e dimostrati con la procedura di caratterizzazione chimico-fisica definita dall’Allegato 4 e tramite analisi di laboratorio.
Si stabiliscono i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a Via e Aia, siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti, nonché le disposizioni comuni ad esse applicabili.

 

2. I materiali da scavo devono essere sottoposti ad analisi?

Si. Chi intende riutilizzare le terre da scavo per destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi su/suolo, deve dimostrare con caratterizzazione analitica, che non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione.

Le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  1. sono generate durante la realizzazione di un’opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
  2. il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo e si realizza:
    1. nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
    2. in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
  3. sono idonee a essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  4. soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti del regolamento.

Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale, le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell’ambiente del 5 febbraio 1998.

 

3. La gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti

Il mancato rispetto degli elementi sostanziali dettati dall’art. 186, combinato con gli artt. 184-bis e 185 del D.Lgs. 152/2006 determina la qualificazione giuridica di “rifiuto”, spesso integrando la fattispecie del reato di discarica o di recupero non autorizzato, con le annesse conseguenze sanzionatorie.

Il nuovo Regolamento, all’art. 23, modifica la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti. Le modifiche riguardano le terre e rocce da scavo identificate con i codici CER 170504 o 170503*, ed introducono, appunto, condizioni di deposito diverse da quelle previste dall’art. 183, comma 1, lett. bb) del D. L.vo n. 152/2006, in particolare prevedendo maggiori volumi di rifiuti tenuti in deposito.

Il nuovo Regolamento stabilisce, infatti, che le operazioni di recupero o smaltimento devono avvenire, alternativamente:

  1. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
  2. quando il quantitativo raggiunge complessivamente i 4.000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.

 

4. È possibile depositare temporaneamente il materiale in un sito diverso da quello di utilizzo?

Sì. In base all’art. 5 del Dpr 120/2017, il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo può essere effettuato nel sito di produzione, nel sito di destinazione o in altro sito, a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dallo stesso articolo e che venga compilata la sezione C della dichiarazione di utilizzo di cui all’allegato 6. In tale sezione vanno indicati gli estremi autorizzativi rilasciati dall’autorità competente, per l’utilizzo del deposito intermedio.

Per ulteriori approfondimenti, leggi l’articolo Le terre e rocce da scavo – prima parte

Per ulteriori approfondimenti, leggi l’articolo Le terre e rocce da scavo – terza parte

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Articolo di: Marcella Spagnolo, aggiornato al 20 ottobre 2022

 

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