1. Introduzione
Il d.p.r. 13 giugno 2017 n. 120 reca la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Rappresenta il REGOLAMENTO NAZIONALE. delle terre e rocce da scavo. La nuova disciplina si applica a terre e rocce da scavo:- derivanti da opere sottoposte a VIA o AIA con produzione maggiore di 6000m3 (cd. cantieri di grandi dimensioni);
- derivanti da cantieri i cui progetti di opere prevedono quantità di materiale escavato inferiore a 6.000 m3, indipendentemente dal fatto che detti progetti siano o meno assoggettati a VIA o AIA (cd. cantieri di piccole dimensioni) e da cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.
2. Terre e rocce da scavo: i cantieri di grandi dimensioni
È un cantiere di grandi dimensioni quello in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi. Vengono calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.3. Terre e rocce da scavo: i cantieri di piccole dimensioni
È un cantiere di piccole dimensioni quello in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi. Vengono calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.4. Quale modulistica si deve compilare?
Il nuovo Regolamento prevede che:- sia il proponente/produttore ad attestare, mediante la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il rispetto dei requisiti necessari, ai sensi dell’art. 4, affinché i materiali da scavo siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti. Tale dichiarazione deve essere resa servendosi dell’apposito modello di cui all’Allegato 6 del DPR 120/2017. Quanto alle attività di scavo, e di riutilizzo, in quanto attività edilizie, il procedimento dovrà essere coordinato con l’iter edilizio.
- sia il proponente/ produttore ad attestare obbligatoriamente, anche l’avvenuto utilizzo, mediante l’apposita Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo, usando l’allegato 8.
- piano di utilizzo, previsto per i grandi cantieri
- dichiarazione di utilizzo, prevista per i piccoli cantieri.