Il 17 dicembre 2024 entra in vigore la legge 13 dicembre 2024 n.191 che apporta modifiche significative al quadro normativo ambientale.
Il testo modifica e aggiorna il Testo Unico sull’Ambiente D.Lgs. 152/2006 con disposizioni urgenti al fine di raggiungere una serie di obiettivi.
Quali sono gli obiettivi?
- Snellire le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) accelerando l’iter di approvazione dei progetti in settori strategici e riducendo i tempi di autorizzazione,
- Continuare le attività di estrazione di gas naturale nell'Adriatico in relazione alle istanze già presentate, al fine di “coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente con le esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti”,
- Introdurre il concetto di acque affinate, ossia acque reflue trattate il cui riuso è ammesso, nello specifico, per l'irrigazione agricola,
- Nominare come responsabile tecnico il legale rappresentante dell’impresa per tutte le categorie di iscrizione all’Albo senza necessità di verifica di idoneità iniziale e di aggiornamento e solo per l’impresa medesima, a condizione che lo stesso abbia ricoperto il ruolo di legale rappresentante presso la stessa per almeno tre anni consecutivi,
- Promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare nell’ambito della realizzazione degli interventi infrastrutturali incentivando la riduzione, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti e favorendo modelli di produzione e consumo più sostenibili,
- Velocizzare gli interventi di bonifica dei siti contaminati: per la riqualificazione dei “siti orfani”, è stata introdotta una semplificazione dell'iter autorizzativo, riducendo i tempi per l'approvazione del piano di caratterizzazione, dell'analisi del rischio e del progetto di bonifica. E' fissato l'obiettivo di risanare almeno il 70% delle aree individuate entro il primo trimestre del 2026.
- Ridurre il dissesto idrogeologico : per contrastare frane e alluvioni, viene creato un fondo per finanziare opere di messa in sicurezza nelle zone più a rischio. I comuni dovranno prevedere nei loro piani urbanistici la prevenzione di questi eventi, mappando le aree pericolose ed evitando di costruire in zone vulnerabili. Infine, saranno semplificati gli interventi in caso di calamità e previsti piani di manutenzione per fiumi e torrenti.
- Sostenere le energie rinnovabili: semplificando le procedure per l’autorizzazione di impianti che producono energia da fonti rinnovabili.
Quali sono le misure introdotte dal provvedimento così come convertito in Legge ?
- L’ art. 1 reca misure in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, apportando modifiche alla Parte seconda del D.L.vo 152/2006;
- L’ art. 2 interviene sul settore della prospezione e coltivazione degli idrocarburi, introducendo disposizioni volte a coniugare le esigenze di salvaguardia dell’ambiente conle esigenze di sicurezza degli approvvigionamenti;
- L’ art. 3 reca diverse modifiche alla Parte terza del D.L.vo 152/2006 in materia di tutela delle acque, introducendo tra le altre cose la definizione di “acque affinate”;
- L' art. 4 modifica la Parte quarta del D.L.vo 152/2006; in particolare, rilevanti novità riguardano la figura del responsabile tecnico.
- L’ art. 5 prevede l’adozione da parte del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi di apposito programma per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali derivanti dalle operazioni di dragaggio dei porti della Spezia e di Marina di Carrara, anche al fine di ridurre il conferimento in discarica di tali rifiuti. La legge prevede delle modifiche alla previgente disciplina ambientale sia con riferimento alla gestione delle risorse idriche, che alla difesa del suolo. In particolare le norme ambiscono alla prevenzione da “eventi emergenziali”legati al cambiamento climatico.
- L’art. 6 agisce sugli interventi previsti dal Piano d’azione per la riqualificazione dei siti orfani, nonché apporta modifiche al titolo V della Parte quarta del D.L.vo 152/2006 dedicato alla bonifica dei siti contaminati. Introduce misure per la tutela del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico, rafforzando i poteri dei Presidenti di Regione e prevedendo la revoca di fondi per progetti non idonei;
- L’art. 8 e l’art. 9 contengono misure volte a potenziare il contrasto al dissesto idrogeologico; in particolare per mitigare il dissesto idrogeologico sul territorio nazionale si prevede un ampliamento del Repertorio nazionale degli interventi per la difesa del suolo («piattaforma ReNDiS»).
Due nuovi articoli
- L’ art. 5 bis apporta modifiche al D.L.vo 13 gennaio 2003, n. 36 relativo alle discariche di rifiuti, prorogando in particolare alcuni termini con riguardo al regime delle deroghe delineato dall’art. 16-ter D.L.vo 36/2003 in materia di limiti di ammissibilità dei rifiuti da collocare in discarica,
- L’ art. 10 bis mira a rafforzare gli investimenti del Piano Mattei nei Paesi africani con l’obiettivo di coniugare le esigenze di sicurezza energetica con quelle della tutela ambientale, mediante lo sviluppo di infrastrutture sostenibili e la riduzione delle emissioni di gas serra.