1. Le emissioni in atmosfera delle aziende: qual è il procedimento autorizzativo?
Le emissioni in atmosfera devono essere conformi alla normativa vigente. Ogni impianto che produce emissioni in atmosfera deve essere preventivamente autorizzato dagli enti preposti e deve rispettare i valori limite imposti. Le principali norme di tutela dall’inquinamento atmosferico sono contenute nella parte V del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.. In esso vengono specificate le attività che sono escluse da ogni adempimento a proposito di emissioni in atmosfera e quelle che rientrano negli obblighi di legge.
2. La divisione in fasce di emissione
Le attività soggette ad autorizzazione per le emissioni in atmosfera sono divise in fasce di emissione:
- Fascia A – La fascia delle “emissioni scarsamente rilevanti” si riferiscono all’art. 272 comma 1 del DLgs 152/2006 per attività come (ristoranti, bar con cucina, parrucchieri, meccanici…).
- Fascia B – La fascia delle emissioni “a ridotto inquinamento” si riferiscono all’art. 272 comma 2 (carrozzerie, falegnamerie, ecc.).
- Fascia C – La fascia di emissioni normali per cui si deve richiedere un’autorizzazione in procedura ordinaria (cioè l’utente chiede il permesso e l’amministrazione risponde con una autorizzazione formale).
- Fascia D – La fascia di emissioni relative a grandi industrie, in cui il titolo autorizzativo è l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
3. Se ti trovi nella fascia A cosa devi fare?
Se la tua attività rientra all’interno della tabella alla parte I dell’allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sarai soggetto alla presentazione della sola dichiarazione in deroga per le emissioni scarsamente rilevanti (fascia A).
Bisogna presentare dichiarazione in deroga per le emissioni scarsamente rilevanti anche se nella tua attività sono presenti gruppi elettrogeni con le seguenti caratteristiche:
- Gruppi elettrogeni a diesel sotto 1 MWt: BB
- Gruppi elettrogeni a metano o biogas sotto 3 MWt: DD
Per la fascia A la dichiarazione va presentata prima che l’attività sia esercitata effettivamente e per queste tipologie l’iter autorizzativo è molto semplice ed immediato.
La dichiarazione non ha alcun costo e resta valida per tutto il tempo in cui l’attività viene esercitata con le caratteristiche descritte nella dichiarazione.
L’Ente competente non rilascia una vera e propria autorizzazione, ma attribuisce un numero di protocollo alla dichiarazione presentata, come prova dell’avvenuto adempimento.
Per ulteriori approfondimenti, leggi l’articolo su Le emissioni in atmosfera: Fascia B – seconda parte
Per ulteriori approfondimenti, leggi l’articolo su Le emissioni in atmosfera: Fascia C e D – terza parte
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Articolo di: Marcella Spagnolo, aggiornato al 14 aprile 2021