La relazione di riferimento AIA

 

Il Decreto Ministeriale 15 aprile 2019 n. 95 definisce il nuovo regolamento per compilare la relazione di riferimento AIA.

La relazione di riferimento deve essere allegata all’ istanza AIA nel caso in cui l’attività industriale utilizzi, produca o scarichi sostanze pericolose, con il rischio di contaminare il suolo e le acque sotterranee. La relazione consente di confrontare l’eventuale stato di contaminazione iniziale con quello successivo alla fine dell’attività produttiva. Consente, anche, di adottare le misure di ripristino adeguate, nel caso ci sia un peggioramento delle condizioni ambientali.

1. A quali impianti si applica la relazione di riferimento AIA?

La relazione di riferimento AIA deve essere redatta da:

  1. i gestori di installazioni soggette ad AIA regionale o provinciale: (Allegato VIII, parte seconda D.Lgs. n. 152/2006), se previsto al termine della procedura di verifica;
  2. i gestori di installazioni soggette ad AIA statale: (Allegato XII, parte seconda del d.lgs. 152/2006), con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale.

 

2. Cosa prevede il nuovo decreto ministeriale?

  • la procedura per individuare le sostanze pericolose pertinenti;
  • i contenuti minimi della relazione di riferimento;
  • i criteri per reperire le informazioni sullo stato del suolo e delle acque sotterranee.

 

3. Procedura per identificare sostanze pericolose pertinenti

Si articola in tre fasi:

  1. verificare la presenza di sostanze pericolose impiegate, prodotte e emesse dall’ azienda, specificando anche la loro classe di pericolosità;
  2. valutare il superamento delle soglie di rilevanza delle sostanze individuate;
  3. analizzare la possibile contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, nel caso in cui le soglie di rilevanza siano state superate.

 

4. Contenuti minimi della relazione di riferimento

Si riferiscono a:

  • descrizione delle attività precedenti svolte nel sito industriale,
  • uso attuale del sito stesso,
  • eventuale destinazione d’uso diversa per il futuro,
  • informazioni generali sul contesto geologico e idrogeologico,
  • informazioni dettagliate dei campionamenti e delle misurazioni eseguite per rilevare la presenza e la concentrazione di sostanze pericolose.

Queste e altre informazioni devono essere riportate nella relazione di riferimento per poter delineare una previsione specifica e attendibile dell’impatto ambientale dell’ impianto di produzione.

 

5. Criteri per l’acquisizione di informazioni

Nell’Allegato 3 al nuovo decreto sono stabiliti i criteri analitici per raccogliere informazioni sullo stato del suolo e delle acque sotterranee e valutare la presenza di sostanze pericolose. In particolare, con riferimento al suolo vengono illustrate le varie strategie di campionamento ammesse e si terrà conto della dimensione del sito, delle condizioni idrogeologiche e dei dati esistenti.

Per ulteriori approfondimenti, leggi l’articolo sugli adempimenti aziendali in materia di AIA.

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Articolo di: Marcella Spagnolo, aggiornato al 28 ottobre 2022

 

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