1. A quali impianti si applica la relazione di riferimento AIA?
La relazione di riferimento AIA deve essere redatta da:- i gestori di installazioni soggette ad AIA regionale o provinciale: (Allegato VIII, parte seconda D.Lgs. n. 152/2006), se previsto al termine della procedura di verifica;
- i gestori di installazioni soggette ad AIA statale: (Allegato XII, parte seconda del d.lgs. 152/2006), con esclusione di quelli costituiti esclusivamente da centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW alimentate esclusivamente a gas naturale.
2. Cosa prevede il nuovo decreto ministeriale?
- la procedura per individuare le sostanze pericolose pertinenti;
- i contenuti minimi della relazione di riferimento;
- i criteri per reperire le informazioni sullo stato del suolo e delle acque sotterranee.
3. Procedura per identificare sostanze pericolose pertinenti
Si articola in tre fasi:- verificare la presenza di sostanze pericolose impiegate, prodotte e emesse dall’ azienda, specificando anche la loro classe di pericolosità;
- valutare il superamento delle soglie di rilevanza delle sostanze individuate;
- analizzare la possibile contaminazione del suolo e delle acque sotterranee, nel caso in cui le soglie di rilevanza siano state superate.
4. Contenuti minimi della relazione di riferimento
Si riferiscono a:- descrizione delle attività precedenti svolte nel sito industriale,
- uso attuale del sito stesso,
- eventuale destinazione d’uso diversa per il futuro,
- informazioni generali sul contesto geologico e idrogeologico,
- informazioni dettagliate dei campionamenti e delle misurazioni eseguite per rilevare la presenza e la concentrazione di sostanze pericolose.