Le autorizzazioni allo scarico idrico sono disciplinate nella parte III del d.lgs 152/2006 s.m.i.L’art. 124 d.lgs 152 del 2006 s.m.i. prevede che “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati”.L’autorizzazione deve essere specifica, nel senso che la stessa deve contenere tutte le prescrizioni tecniche idonee a realizzare la tutela dall’inquinamento idrico. Deve, inoltre, essere espressa, non essendo ammesse forme di autorizzazione tacita basate sul cd. “silenzio-assenso”.L’art. 124, c. 2, prevede inoltre che “l’autorizzazione è rilasciata al titolare dell’attività da cui origina lo scarico” (così come in vigenza del D.L.vo 152/99 prevedeva l’art. 45).In allegato un modello di istanza per lo scarico sul suolo (art. 103 comma 1 d.lgs 152 del 2006 s.m.i.).Costante e recente giurisprudenza (vedi la sentenza Cass. Pen., Sez. III, sent. n. 5813 del 6 febbraio 2019) prevede che lo scarico diretto sul suolo fuori dai limiti regionali costituisce reato ed è punito con sanzione penale.
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