1. Il RENTRI : che cos’è
Il DLGS 3 settembre 2020 n. 116, pubblicato sulla G.U. 11/09/2020 ed in vigore dal 26/09/2020, modifica la parte IV del DLGS 152/2006.
L’art.188-bis del D.Lgs. 152/2006, viene modificato dal D.Lgs. 116 del 2020 e annulla il SISTRI. Nasce, così, un nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti che prende il nome di RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti).
L’art. 188-bis del DLGS 152/2006, infatti, stabilisce: ” il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI, gestito presso la competente struttura organizzativa dal Ministero della Transizione Ecologica e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale”.
Il RENTRI sarà suddiviso in due sezioni:
- La Sezione dell’Anagrafica degli iscritti;
- La Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.
I Decreti attuativi previsti definiranno:
- modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico nazionale.
- modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendano volontariamente aderirvi.
- gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti.
In attesa dei decreti attuativi del nuovo sistema R.E.N.T.Ri., continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti (del 1° aprile 1998, n. 145 e n. 148) in materia di tenuta dei registri ci carico e scarico e di produzione dei formulari per l’identificazione dei rifiuti trasportati.
2. Entrata in vigore del RENTRI
Ufficialmente, a giugno 2022 è stata avviata la sperimentazione che ha lo scopo di verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune funzioni. Potrebbe entrare in vigore a inizio 2023 e, trascorsi 12 mesi, si potrà procedere con le iscrizioni al registro. Presumibilmente, la data d’inizio slitterà a inizio 2024.
Ad oggi l’unico modo per tracciare i rifiuti è il sistema cartaceo.
3. Quali sono i vantaggi
I principali vantaggi consentono di:
- trasmettere i dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
- ottenere maggiore omogeneità e fruibilità dei dati;
- ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese;
- garantire l’omogeneità e la fruibilità dei dati;
- consentire il miglioramento delle strategie di economia circolare;
- modificare, infine, il sistema sanzionatorio.
4. Chi è obbligato al RENTRI
I soggetti obbligati sono:
- gli enti, le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti e i produttori di rifiuti pericolosi.
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale. Si aggiungono i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi.
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Articolo di: Marcella Spagnolo, aggiornato il 12 Dicembre 2022