È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “decreto lavoro”.
Il provvedimento è in vigore da venerdì 5 maggio, ma deve essere convertito in legge entro 60 giorni. Nell’attesa, riassumiamo in questo articolo alcune delle principali novità.
Il DL 48/2023, in materia di sicurezza sul lavoro, modifica il Testo Unico di Sicurezza ed in particolare i seguenti articoli:
- all’articolo 18, comma 1, lettera a);
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE – nomina del Medico competente - all’articolo 21, comma 1, lettera a)
DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AUTONOMI; - all’articolo 25, comma 1 (nuova lettera e-bis)
OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE; - all’articolo 37, comma 2 (nuova lettera b-bis)
FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI; - all’articolo 71, sostituito il comma 12;
ATTREZZATURE -OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO – (Titolo III) - all’articolo 72, comma 2;
ATTREZZATURE – obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (Titolo III) - all’articolo 73 (aggiunto il comma 4-bis);
ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento (Titolo III) - all’articolo 87, comma 2 (aggiunto il richiamo all’art.73 comma 4)
SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
IN COSA CONSISTONO LE MODIFICHE
- articolo 18, comma 1, lettera a) OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE – nomina del Medico competente.
In base alla modifica, i datori di lavoro dovranno nominare il medico se richiesto dalla valutazione dei rischi e non solo nei casi previsti dall’art. 41 TUSSL.
- articolo 21,comma 1, lettera a) DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL’IMPRESA FAMILIARE E LAVORATORI AUTONOMI
Si estendono ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, ai coltivatori diretti del fondo, ai soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, agli artigiani e ai piccoli commercianti le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili, con particolare riferimento all’introduzione di idonee opere previsionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV. Ciò al fine di ridurre gli infortuni sul lavoro.
- articolo 25, comma 1 (nuova lettera e-bis) OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE
La lettera e-bis) e la lettera n-bis all’articolo 25, comma 1 introducono due nuovi obblighi del medico competente: 1) ottenere la cartella sanitaria che viene rilasciata al lavoratore dal medico competente del precedente datore di lavoro (ai sensi dell’art. 25 comma 1 lettera e), e tenerne conto ai fini del giudizio di idoneità, 2) indicare un sostituto in caso di impedimento grave e per motivate ragioni.
- articolo 37, comma 2 (nuova lettera b-bis) FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI
La lettera b-bis all’articolo 37 comma 2 in materia di formazione dei lavoratori e RLS introduce nuovi contenuti all’ Accordo per la Formazione che, oltre ad individuare contenuti minimi della formazione (contenuti, verifica finale e verifiche di efficacia della formazione) dovrà anche monitorare le attività formative ed il rispetto delle regole da parte degli enti formatori e dei discenti.
- articolo 71, sostituito il comma 12 ATTREZZATURE -OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO – (Titolo III)
Per l’effettuazione delle verifiche di cui all’art.11, i soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente, eliminando la possibilità per ASL e ISPESL (ora INAIL) di avvalersi dei soggetti pubblici e privati per l’effettuazione delle verifiche periodiche.
- articolo 72, comma 2 ATTREZZATURE – obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso (Titolo III)
Non solo il datore di lavoro ma anche il solo soggetto che prenda a noleggio deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro o del soggetto che prenda a noleggio che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
Sarà, anche, necessario l’addestramento specifico dei soggetti che andranno a utilizzare le suddette attrezzature.
- articolo 73(aggiunto il comma 4-bis) ATTREZZATURE – Informazione, formazione e addestramento (Titolo III)
Il comma 4-Bis dell’articolo 73 riporta gli obblighi del datore di lavoro in materia di Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori e di lui stesso incaricato dell’uso di attrezzature di lavoro che richiedono conoscenze e responsabilità particolari. In tal modo si impone il medesimo obbligo di formazione e addestramento specifico al datore di lavoro che utilizzi egli stesso le attrezzature, visto che al momento vige solo per colui che svolge la qualifica di RSPP.
- articolo 87, comma 2 (aggiunto il richiamo all’art.73 comma 4) SANZIONI a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso
In caso di mancato rispetto delle indicazioni dell’articolo 71 comma 1, 2, 4, 7 e 8 e dell’articolo 73 comma 4 bis il datore di lavoro è punito con sanzioni penali.
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Articolo di: Marcella Spagnolo, aggiornato il 10 maggio 2023