I principali accordi tra Stato e Regioni che verranno abrogati con il nuovo accordo del 2024 sono:
- Accordo Stato Regioni del 2011 relativo alla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti ex art 37 D.lgs 81/08 e datori di lavoro Rspp ex articolo 34 D.lgs 81/08;
- Accordo Stato Regioni del 2012 relativo alla formazione degli addetti incaricati all’uso di attrezzature pericolose ex art 73 comma 5 D.lgs 81/08;
- L’Accordo interpretativo del 25/07/2012
- Accordo del 2016 (relativo alla formazione degli Rspp e Aspp ex art 32 D.lgs 81/08).
1. Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016
L’ accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016, rappresenta la nuova disciplina della formazione per Responsabili ed Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione, previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.
Il 7 luglio 2016 è stato approvato l’ accordo Stato Regioni che contiene i requisiti relativi alla formazione per RSPP ed ASPP (Responsabili ed Addetti dei servizi di prevenzione e protezione), previsti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.
Tale accordo sostituisce completamente quello del 26 gennaio 2006.
2. Il percorso formativo
Nello specifico, il percorso formativo prevede tre moduli (A, B e C) che vengono strutturati come segue:
Modulo A
Il modulo A rappresenta il corso base per la formazione e lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP ed è propedeutico ai moduli B e C. La durata è di 28 ore, ad esclusione delle verifiche di apprendimento finali.
Modulo B
Il modulo B rappresenta il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all’attività lavorativa. È un modulo necessario per lo svolgimento delle funzioni di RSPP e di ASPP. A sua volta, il Modulo B si articola in due sotto moduli:
- un modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore, valido per tutti settori, ad eccezione di quattro (Agricoltura, Sanità, Costruzioni e Chimico);
- per i quattro settori Agricoltura, Costruzioni, Sanità e Chimico il corso deve essere integrato con dei Moduli di specializzazione della durata rispettivamente di 12, 16, 12 e 16 ore. Anche in questo caso la durata non comprende le verifiche di apprendimento finali.
Modulo C
Il modulo C rappresenta un corso di specializzazione unicamente per le funzioni di RSPP, della durata di 24 ore ad esclusione delle verifiche di apprendimento finali.
Il seguente schema riassume la gestione della formazione iniziale degli ASPP ed RSPP:
3. Aggiornamento
L’aggiornamento delle funzioni ASPP ed RSPP deve avvenire ogni cinque anni per entrambe le figure. La differenza si trova nelle ore di durata del corso che è pari rispettivamente a 20 ore per l’ASPP e 40 ore per l’RSPP, indipendentemente dal settore produttivo di appartenenza.
Il seguente schema riassume la gestione della formazione di aggiornamento degli ASPP ed RSPP.
4. Il nuovo accordo Stato Regioni del 2024
L’Accordo Stato-Regioni del 2024 introduce importanti innovazioni rispetto alle precedenti intese del 2011 e del 2016, con l’obiettivo di semplificare e ottimizzare la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Introduce 2 nuove tipologie di corsi di formazione in ambito sicurezza precedentemente non normati:
- I corsi per datori di lavoro previsti dalla Legge 215/2021;
- I corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati di cui al Dpr 177/2011;
- Tre nuovi tipi di corsi per attrezzature che richiedono abilitazione ai sensi art 73 comma 5 D.lgs 81/08.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni riconosce la possibilità di ricorrere alla formazione erogata da enti istituzionali (come università, INAIL, Vigili del fuoco, ecc.), enti in possesso dell’accreditamento regionale e altri soggetti come organismi paritetici, associazioni sindacali e fondi interprofessionali di settore. Entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in GU.