Il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 sull’utilizzo dei DPI

 

I Dispositivi protezione individuale, ai sensi dell’art.76 del d.lgs. 81/08 devono essere conformi alle norme di cui al d.lgs. 4 dicembre 1992 n. 457 e sue successive.

1. Il regolamento 425/2016

Tale decreto legislativo, menzionato nel D.Lgs. 81/2008, deve adeguarsi al nuovo Regolamento (UE) 2016/425. E’ stato emanato un regolamento e non una direttiva, perché è questa la forma che rende le “regole” obbligatorie per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea senza necessità di un recepimento.

Tale regolamento è entrato in vigore il 20 Aprile 2016, ma si applicherà a decorrere dal 21 aprile 2018.

L’ambito di applicazione, i requisiti essenziali di salute e di sicurezza e le procedure di valutazione della conformità “devono essere identici in tutti gli Stati membri”. Il regolamento è lo strumento giuridico adeguato per imporre norme chiare e dettagliate, che non lascino spazio a differenze di recepimento da parte degli Stati membri.

Il presente regolamento disciplina i DPI che “sono nuovi sul mercato dell’Unione al momento di tale immissione sul mercato; vale a dire i DPI nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo”.

Il fabbricante, che conosce dettagliatamente il processo di progettazione e produzione, all’atto dell’immissione sul mercato dei DPI, deve garantire che siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui all’allegato II.

Con la dichiarazione il fabbricante “si assume la responsabilità della Conformità del DPI” ai requisiti stabiliti dal regolamento.

Il fabbricante: – redige la documentazione tecnica ed – esegue o fa eseguire la pertinente procedura di valutazione della conformità.

La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante. È opportuno prevedere che gli importatori si assicurino che siano state svolte le procedure di valutazione della conformità. La marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti devono essere messi a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.

 

2. Il regolamento si applica ai DPI:

  1. “dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
  2. componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;
  3. sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso”.

 

3.Il regolamento non si applica ai DPI:

  1. “progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell’ordine pubblico;
  2. progettati per essere utilizzati per l’autodifesa, ad eccezione dei DPI destinati ad attività sportive;
  3. progettati per l’uso privato per proteggersi da: i) condizioni atmosferiche non estreme;
  4. umidità e acqua durante la rigovernatura;
  5. da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
  6. per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori”.

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Articolo di: Alessandra Mariano, aggiornato il 13 gennaio 2021

 

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