L’utilizzo di un bene con marcatura CE e la certificazione ISO 9001 dell’ impresa produttrice non escludono la responsabilità del datore di lavoro.
1. Il caso studio
I giudici della Cassazione penale, con la sentenza 24708 del 14 giugno 2016, hanno condannato il titolare e i soci amministratori di un’azienda agricola per i danni subiti da un lavoratore.
Essi avevano fatto eseguire all’operaio, lavori a 3,5 m di altezza senza parapetti e protezioni e omettendo la fornitura delle cinture di sicurezza.
I ricorrenti hanno erroneamente individuato il soggetto responsabile e addebitato la responsabilità al costruttore dell’attrezzatura.
L’accusa era di aver immesso sul mercato un bene che ha creato un danno alla collettività. Tale motivazione non è assolutamente ammissibile e va confutata per una serie di motivi.
- Il costruttore nel caso in esame ha immesso sul mercato un prodotto che, sulla base del regolamento 305 del 2011, richiede la marcatura CE. L’attestato di conformità alla marcatura CE dichiara che:
- un campione (sul quale sono state effettuate delle prove) ha prodotto risultati identici a quelli previsti dalla norma. Vuol dire che un prodotto con marcatura CE garantisce la perfetta conformità alla legge.
- La Suprema Corte ha precisato che:
- sono stati immessi sul mercato cinture di sicurezza sulla base delle prescrizioni di sicurezza necessarie per ottenere il certificato di conformità e il marchio CE richiesti dalla normativa vigente, escludendo, pertanto, ogni forma di responsabilità in capo al soggetto costruttore.
2. La responsabilità del datore di lavoro
Il datore di lavoro risulta responsabile. Su di lui grava un obbligo generale ed assoluto di adottare le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Nasce, dunque, il dovere di garanzia di coloro che pongono in uso la marcatura CE nei confronti dei lavoratori che utilizzano le macchine.
Tale obbligo è espressamente sancito dall’art. 18 lett.z del decreto legislativo 81 del 2008. Tale articolo prevede in capo al datore di lavoro un obbligo di aggiornamento che non consente la permanenza di macchinari pericolosi per la SSL. Tale obbligo è ormai consolidato nella giurisprudenza maggioritaria che già nel 2005, con sentenza n. 47234, ribadiva che:
“il datore di lavoro deve adeguarsi non solo ai mutamenti organizzativi e produttivi dell’azienda ma deve anche adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori”.
3. La responsabilità del dirigente
Tale obbligo ricade sul datore di lavoro sul dirigente, sul quale il datore di lavoro ha trasferito, in tutto o in parte, doveri e/poteri che gli competono. Anche egli risulta garante della sicurezza nell’ambiente lavorativo sulla base della sfera di responsabilità gestionale che gli è sta attribuita. [Cassazione Penale, Sez. 4, 12 novembre 2008, n.42136]. Su di lui gravano una serie di obblighi la cui inosservanza è sanzionata penalmente. Sulla base del ruolo effettivamente ricoperto in ambito aziendale e alle mansioni effettivamente svolte. Tale principio di effettività è stato, già, introdotto dalla Cassazione pen. sez IV n. 927 del 29/12/1982.
4. Le norme antinfortunistiche
L’art. 18 deve essere assolutamente rispettato dal datore di lavoro in ogni sua prescrizione. Il dirigente dovrà osservarlo sulla base delle sue effettive competenze in azienda e delle sue specifiche attribuzioni, al di là delle quali non è tenuto a rispondere. Il rispetto delle norme antinfortunistiche tutela:
- il lavoratore, che potrebbe subire un danno nell’esercizio della sua attività.
- i terzi, che potrebbero, per una qualsiasi ragione, subire un danno.
“Il datore di lavoro deve prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno”. [Cassazione penale, Sezione IV – Sentenza n. 37079 del 30 settembre 2008].
Il decreto legislativo 81 del 2008 e s.m.i. prevede una serie di norme prevenzionali in materia di SSL che si devono considerare emanate nell’interesse di tutti. Il decreto coinvolge:
- coloro che sono estranei all’ambiente lavorativo;
- il soggetto lavoratore legato da un contratto di dipendenza con il titolare dell’impresa.
Spetterà, dunque, al datore di lavoro e/o al dirigente vigilare che i lavoratori osservino le norme di sicurezza. Organizzerà un adeguato sistema di sorveglianza tramite idonei proposti e una serie di istruzioni e procedure. Spetterà, invece, al lavoratore comportarsi conformemente agli obblighi ricevuti.
In ogni caso non dovrà porre in atto comportamenti anomali e irrispettosi della legge.
5. Informazioni imprescindibili
La giurisprudenza fornisce ed individua una serie di informazioni imprescindibili, vista la vastità dei casi in esame:
- il datore di lavoro è sempre responsabile del rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoratori;
- il datore di lavoro ha un obbligo di garanzia nei confronti dei lavoratori che utilizzano i macchinari, seppur aderenti alle norme di conformità;
- il dirigente, al pari del datore di lavoro, è garante della sicurezza, in base al principio di effettività;
- le norme antinfortunistiche tutelano non solo il lavoratore, ma anche i terzi e l’ambiente esterno.
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Articolo di: Spagnolo Marcella, aggiornato il 04 Dicembre 2019