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Terre e rocce da scavo – prima parte –

 

1. Introduzione

Il d.p.r. 13 giugno 2017 n. 120 reca la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo. Rappresenta il REGOLAMENTO NAZIONALE. delle terre e rocce da scavo.

La nuova disciplina si applica a terre e rocce da scavo:

  • derivanti da opere sottoposte a VIA o AIA con produzione maggiore di 6000m3 (cd. cantieri di grandi dimensioni);
  • derivanti da cantieri i cui progetti di opere prevedono quantità di materiale escavato inferiore a 6.000 m3, indipendentemente dal fatto che detti progetti siano o meno assoggettati a VIA o AIA (cd. cantieri di piccole dimensioni) e da cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.

 

2. Terre e rocce da scavo: i cantieri di grandi dimensioni

È un cantiere di grandi dimensioni quello in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi. Vengono calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

3. Terre e rocce da scavo: i cantieri di piccole dimensioni

È un cantiere di piccole dimensioni quello in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi. Vengono calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

4. Quale modulistica si deve compilare?

Il nuovo Regolamento prevede che:

  • sia il proponente/produttore ad attestare, mediante la Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, il rispetto dei requisiti necessari, ai sensi dell’art. 4, affinché i materiali da scavo siano qualificati come sottoprodotti e non come rifiuti. Tale dichiarazione deve essere resa servendosi dell’apposito modello di cui all’Allegato 6 del DPR 120/2017.
    Quanto alle attività di scavo, e di riutilizzo, in quanto attività edilizie, il procedimento dovrà essere coordinato con l’iter edilizio.
  • sia il proponente/ produttore ad attestare obbligatoriamente, anche l’avvenuto utilizzo, mediante l’apposita Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo, usando l’allegato 8.

La dichiarazione di avvenuto utilizzo attesta l’impiego di terre e rocce in conformità a:

  • piano di utilizzo, previsto per i grandi cantieri
  • dichiarazione di utilizzo, prevista per i piccoli cantieri.

 

5. Cosa deve contenere il Piano di utilizzo?

I contenuti del Piano di utilizzo sono descritti dall’art. 9 e dall’allegato 5 al DPR 120/2017.

 

6. Il modello di Dichiarazione di utilizzo

Il modello da compilare è quello previsto dall’Allegato 6 del DPR 120/2017.

Anche per il trasporto fuori sito è prevista apposita documentazione, predisposta all’Allegato 7 del DPR.

Tutto ciò che il produttore indica nella pertinente modulistica deve contenere i dati obbligatori richiesti dal nuovo Regolamento, pena l’invalidità della dichiarazione, a cui consegue l’applicazione della disciplina dei rifiuti.

E’ fondamentale sapere che è il produttore che si assume la responsabilità anche penale di rispettare i limiti qualitativi previsti dalla norma. Deve, quindi, disporre di valide informazioni tecniche a supporto dei dati inseriti nella dichiarazione, da esibire in caso di eventuali controlli.

Per ulteriori approfondimenti, leggi l’articolo Le terre e rocce da scavo – seconda parte

Per ulteriori approfondimenti, leggi l’articolo Le terre e rocce da scavo – terza parte

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Articolo di: Marcella Spagnolo, aggiornato al 20 ottobre 2022

 

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