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Le emissioni in atmosfera: Fascia B – seconda parte –

 

1. Le emissioni in atmosfera delle aziende nella fascia B

Se la tua attività rientra all’interno della tabella alla parte II dell’allegato IV alla parte V del D. Lgs. 152/2006, dell’art. 272 comma 2, sarai soggetto alla presentazione della richiesta di autorizzazione in via generale.
Per questa tipologia di domanda autorizzativa è d’obbligo presentare:

  • la planimetria dello stabilimento in cui vengono indicati i punti di emissione e le loro caratteristiche.
  • una relazione tecnica contente le informazioni relative agli inquinanti immessi in atmosfera.
  • le caratteristiche dell’impianto e del sistema di abbattimento che verrà realizzato.

Questo tipo di autorizzazione oltre alla documentazione appena descritta è soggetta, in fase di presentazione, anche al pagamento di una tassa comunemente chiamata “diritti di istruttoria”.
La domanda dovrà essere presentata almeno 45 giorni prima dell’installazione del nuovo impianto.
Nei 45 giorni, l’Autorità Competente valuta la documentazione presentata per capire se l’impianto rispetta i requisiti previsti dall’autorizzazione generale. Se non viene emessa nessuna comunicazione specifica, l’autorizzazione viene rilasciata.

 

2. La messa in esercizio dell’impianto

Il passo successivo alla realizzazione dell’impianto consiste nella messa in esercizio, cioè l’avvio dell’attività e la prima accensione dell’impianto.
La messa in esercizio deve essere effettuata entro 60 giorni dal rilascio dell’autorizzazione (pena la decadenza dell’autorizzazione). La data deve essere comunicata almeno 15 giorni prima all’autorità competente.

 

3. La messa a regime dell’impianto

Nella messa a regime dell’impianto bisogna effettuare il rilevamento delle emissioni almeno in due giorni non consecutivi, per verificare che i parametri indicati nell’autorizzazione siano rispettati.
La data delle analisi delle emissioni deve essere comunicata almeno 10 giorni prima all’ autorità competente.
I risultati delle analisi, entro i successivi 30 giorni, dovranno essere inviati alla Autorità competente.

Per ulteriori approfondimenti, leggi l’articolo su Le emissioni in atmosfera – prima parte

Per ulteriori approfondimenti, leggi l’articolo su Le emissioni in atmosfera: Fascia C e D – terza parte

 

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Articolo di: Marcella Spagnolo, aggiornato al 14 aprile 2021

 

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