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Il RENTRI: registro elettronico nazionale tracciabilità rifiuti

 

1. Il RENTRI : che cos’è

Il RENTRI è lo strumento su cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica fonda il sistema di tracciabilità dei rifiuti e prevede la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

L’art.188-bis del D.Lgs. 152/2006, viene modificato dal D.Lgs. 116 del 2020 e annulla il SISTRI. Nasce, così, un nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti che prende il nome di RENTRI (Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti).

L’art. 188-bis del DLGS 152/2006, infatti, stabilisce: ” il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti che devono essere integrati nel nuovo sistema informativo RENTRI, gestito presso la competente struttura organizzativa dal Ministero della Transizione Ecologica e che tale struttura verrà supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sulla base di modalità operative stabilite da una regolamentazione ministeriale”.

Il RENTRI è suddiviso in due sezioni:

  • La Sezione dell’Anagrafica degli iscritti;
  • La Sezione della Tracciabilità, che raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

 

2. Entrata in vigore del RENTRI

Il 31 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 59 del 4 aprile 2023 che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il Decreto è entrato in vigore il 15 giugno 2023 e a partire dal giorno 8 novembre  2023 è attivo il portale del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI (www.rentri.gov.it)

Dal 15 dicembre 2024 si può accedere alle aree riservate rivolte a: Operatori, ai Produttori di rifiuti non iscritti, Soggetti delegati di cui all’art. 18 del D.M. 59/2023 nonché Enti di controllo.

Dal 13 febbraio 2025 è pienamente operativo.

 

 

3. Quali sono i vantaggi

I principali vantaggi consentono di:

  • trasmettere i dati da parte di tutti gli operatori (produttori, trasportatori, gestori dei rifiuti);
  • ottenere maggiore omogeneità e fruibilità dei dati;
  • ridurre gli oneri amministrativi e burocratici a carico delle imprese;
  • consentire il miglioramento delle strategie di economia circolare;
  • modificare il sistema sanzionatorio.

 

4. Chi è obbligato al RENTRI

I soggetti obbligati in base al DM 59/2023 sono:

  • impianti di recupero e smaltimento di rifiuti,
  • trasportatori e intermediari di rifiuti,
  • imprese con più di 50 dipendenti che producono rifiuti pericolosi oppure rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e dal trattamento di rifiuti, acque e fumi.

Questi soggetti devono accreditarsi nella piattaforma telematica dedicata per la trasmissione dei dati inerenti alla gestione dei rifiuti, entro il 13 febbraio: prima scadenza prevista dal D.M. 59/2023.

 

5. Ultime novità

Sono stati pubblicati 3 decreti direttoriali:

  • n. 253 del 12/12/2024 con il quale si individuano le caratteristiche che i sistemi di geolocalizzazione devono garantire ai fini della tracciabilità dei rifiuti
  • n. 254 del 12/12/2024 di approvazione dei manuali a supporto degli utenti e degli operatori
  • n. 255 del 12/12/2024 di adozione della procedura di accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni di cui all’articolo 19, comma 4 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59

 

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Articolo di: Marcella Spagnolo, aggiornato il 12 Marzo 2025

 

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