Tabella riepilogativa sugli aggiornamenti del decreto legislativo 152 2006 fino al 2025

Decreto‑legge 8 agosto 2025, n. 116 → Legge 3 ottobre 2025, n. 147 (cd. decreto “Terra dei Fuochi” / riforma 2025)

 

Questo è l’intervento più recente e profondamente incisivo sul TUA, entrato in vigore con la conversione in legge a ottobre 2025. La riforma, infatti, mira a rendere molto più severa la disciplina penale, amministrativa e sanzionatoria sui rifiuti, sia per singoli cittadini che per imprese, trasportatori e gestori. 

Le modifiche più rilevanti riguardano:

  • Inasprimento sanzioni per abbandono e gestione illecita di rifiuti: le pene — sia pecuniarie che detentive — aumentano significativamente per reati già esistenti e vengono previste nuove fattispecie di reato.
  • Responsabilità e inasprimento sanzioni per imprese/trasportatori/raccolta che operano senza essere iscritte all’Albo nazionale Gestori Ambientali.
  • Previsione di confisca obbligatoria di mezzi e aree coinvolte in traffici illeciti di rifiuti, nei casi più gravi.
  • Rafforzamento degli strumenti normativi per la bonifica di aree contaminate, in particolare nelle zone ad alto rischio (tra cui gli ambiti descritti come Terra dei Fuochi).
  • Maggiore responsabilità amministrativa per gli enti (tramite modifiche al D.Lgs. 231/2001) laddove le imprese abbiano commesso reati ambientali.

 

Decreto‑legge 17 ottobre 2024, n. 153 → Legge 13 dicembre 2024, n. 191 (cd. “DL/Legge Ambiente 2024”)

Ha introdotto nuova definizione di “acque affinate” e si è cercato di rendere più snelli e stabili i processi autorizzativi, stimolare l’economia circolare (anche nella gestione del verde), e aggiornare le norme su acque e qualità idrici

Legge 21 aprile 2023 n. 4

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonchè per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative.

Legge  09 ottobre 2023 n.137

Introduce alcune novità in materia ambientale e, nello specifico, gli articoli che interessano la disciplina ambientale sono rispettivamente il 6, 6-bis e 6-ter ( incendio boschivo, protezione della fauna selvatica e abbandono di rifiuti). Stabilisce l’applicazione di una sanzione penale di natura pecuniaria, e non più di una sanzione amministrativa, nel caso di abbandono di rifiuti compiuto anche da semplici cittadini ( in tal modo correggendo e integrando il D.Lgs. n.116/2020).

L’abbandono di rifiuti (anche non pericolosi) da parte di chiunque è diventato un reato penale, con ammende molto più alte.

D.lgs 23 dicembre 2022 n. 213

Introduce disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.116/2020 intervenendo sulle direttive europee relative a imballaggi e rifiuti da imballaggi. Le modifiche significative riguardano la parte IV del testo unico ambientale. In particolare:

  • Titolo I: Gestione dei rifiuti
    • capo I “Disposizioni generali”
    • capo II: “Competenze”
    • capo III: “Servizio di gestione integrata di rifiuti”
    • capo IV: “Autorizzazioni e iscrizioni”
    • capo V: “Procedure semplificate”
  • Titolo II: Gestione degli imballaggi
  • Titolo III: Gestione di particolari categorie di rifiuti
  • Allegato D: Elenco dei rifiuti

Legge 17 novembre 2022 n.175

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttivita’ delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

 

 

Decreto Ministeriale n. 116 del 18 maggio 2022

Contiene una serie di modifiche alla Parte IV del Codice Ambiente (decreto legislativo 152/2006) nei titoli I, II e III, volte a garantire un coordinamento e una coerenza normativa in seguito alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi anni hanno interessato il Codice dell’ambiente.

Legge 29 luglio 2021, n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Prevede:

  1. la scomparsa dei rifiuti assimilati agli urbani;
  2. l’eliminazione del riferimento nell’attestazione di ‘avvenuto smaltimento’ e la sostituzione con la comunicazione di ‘avvio a recupero o smaltimento’.

Il provvedimento contiene, inoltre, le seguenti disposizioni ambientali:

  • art. 34 – cessazione della qualifica di rifiuto;
  • art. 35 – misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare;
  • art. 37 – misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali.

 

D.lgs. 26 settembre 2020 n.116

Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Modifica i seguenti punti del Testo Unico Ambientale:

  1. Titolo I, Gestione dei rifiuti – Capo I, Disposizioni generali (art. 1 D.Lgs. 116/2020);
  2. Titolo I, Gestione dei rifiuti – Capo III, Servizio di gestione integrata dei rifiuti (art. 2 D.Lgs. 116/2020);
  3. Titolo II, Gestione degli imballaggi (art. 3 D.Lgs. 116/2020);
  4. Titolo VI, Sistema sanzionatorio e disposizioni finali – Capo I, Sanzioni (art. 4 D.Lgs. 116/2020).

Il nuovo decreto introduce, inoltre, i seguenti nuovi allegati al D.Lgs. 152/2006:

  • Allegato L-ter (art. 7, c. 6, D.Lgs. 116/2020): Esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di cui all’art. 179;
  • Allegato L-quater (art. 7, c. 7, D.Lgs. 116/2020): Elenco dei rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, letterab-ter), punto 2);
  • Allegato L-quinquies (art. 7, c. 8, D.Lgs. 116/2020): Elenco delle attività che producono rifiuti di cui all’art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

L’art. 183 lett.b ter. introduce la nuova definizione di rifiuto urbano. La modifica comporta che saranno definiti rifiuti urbani:

  • i rifiuti elencati nel nuovo allegato L-quater,
  • se derivanti dalle attività elencate nel nuovo allegato L-quinquies. Viene meno la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani che rientreranno appieno nella definizione di rifiuti urbani.

Introduce la riforma ‘Circular Economy’, recependo le quattro Direttive europee del c.d. pacchetto “circular economy”.

L’attuazione di tali Direttive include anche:

  • D.lgs. 118/2020 attuativo della Direttiva (UE) 849/2018 relativa a pile e accumulatori, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti di RAEE
  • D.lgs. 119/2020 attuativo della Direttiva (UE) 949/2018 relativa ai veicoli fuori uso
  • D.lgs. 121/2020 attuativo della Direttiva (UE) 850/2018 relativa a discariche e rifiuti.

 

Legge 11 settembre 2020 n.120

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale.

1.Modifica il procedimento di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) disciplinato dagli articoli 19 e 20 del D.Lgs. 152/2006 con l’obiettivo di semplificare e accelerare alcuni passaggi procedurali. Tra le novità si segnalano:

    • la riduzione dei termini in varie fasi del procedimento (sia per la verifica di assoggettabilità a VIA che per la VIA);
    • la semplificazione di alcuni momenti decisionali;
    • ai fini del rilascio della VIA, la possibilità per il richiedente di presentare sia il progetto di fattibilità sia, dove possibile, il progetto definitivo;
    • la previsione di poteri sostitutivi in caso di inerzia nella conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA che di VIA;
    • la previsione, che alla conferenza di servizi decisoria, partecipino tutte le amministrazioni interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi ambientali richiesti dal proponente e necessari per la realizzazione dell’opera;
    • l’allungamento dei tempi per la consultazione del pubblico per i progetti proposti da altri Stati membri con effetti significativi sull’ambiente.

2.Nuovo impulso al processo di bonifica. La norma introduce una particolare procedura per favorire la realizzazione di specifiche e determinate opere e interventi sia nelle aree oggetto di bonifica sia nelle aree che non sono direttamente oggetto di interventi bonifica, purché rientranti all’interno del perimetro di siti da bonificare. L’obiettivo è quello di promuovere una rivitalizzazione economica delle aree interessate, dando nuovo impulso al processo di bonifica dei siti contaminati.

3.Introduce una serie di provvedimenti legati alla semplificazione in materia di green economy rispettivamente:

    • in caso di interventi di ammodernamento (repowering) su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, la valutazione di impatto ambientale riguarda le sole variazioni e non l’intero progetto;
    • per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici;
    • per velocizzare gli iter autorizzativi per le infrastrutture energetiche;
    • per l’adeguamento di impianti di produzione e accumulo energia.

D. Lgs. 15 novembre 2017 n. 183

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche’ per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

 

D.lgs 16 giugno 2017 n. 104

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Il Decreto Legislativo 16/06/2017, n. 104 modifica la Parte II e i relativi allegati del testo unico ambientale per adeguare la normativa nazionale alla Direttiva n. 2014/52/UE.

 

Legge 22 maggio 2015 n. 68

Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente Il provvedimento introduce nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai “Delitti contro l’ambiente” (Libro II, Titolo VI-bis, art. 452-bis-452-terdecies).

 

D.lgs. 10 dicembre 2010 n. 219

Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita’ ambientale nel settore della politica delle acque. Modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE. Modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, specifiche tecniche per l’analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque. – correttivo quinquies –

 

D.lgs. 03 dicembre 2010 n. 205

Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive – correttivo quater –

 

D.lgs. 29 giugno 2010 n. 128

L’art. 1 modifica la Parte I del d.lgs. n. 152/2006(Disposizioni comuni e principi generali). L’art. 2 modifica la Parte II del d.lgs. n. 152/2006 (Procedure per la VAS, per la VIA e l’AIA). L’art. 3 modifica la Parte V del decreto legislativo 152 2006 (Tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera) – correttivo ter –

D.lgs. 16 gennaio 2008 n.4

L’art. 1 introduce 5 nuovi articoli alle disposizioni generali e sostituisce tutta la Parte II relativa a VAS e VIA. L’art. 2 prevede modifiche ed integrazioni alle Parti III (in particolare alla Sezione II relativa alla Tutela delle acque dall’inquinamento). Modifica ed integra la parte IV (relativa alla Gestione dei rifiuti e Bonifica dei siti inquinati). L’art. 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria. L’art. 4 contiene alcune disposizioni transitorie.– correttivo bis –

D.lgs. 08 novembre 2006 n.284

Il Dlgs 284/2006 è un correttivo al Dlgs 152/2006 (Codice dell’ambiente) e introduce principalmente:

Proroga delle autorità di bacino già esistenti fino alla nuova definizione dei distretti idrografici.

Soppressione degli articoli 159, 160 e 207 e ripristino del Comitato di vigilanza sulle risorse idriche e dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti.

Allungamento di alcuni termini procedurali (es. da 180 giorni a 12 mesi).

Chiarimenti e aggiustamenti tecnici su parti della normativa idrica e dei rifiuti.

Nessun nuovo costo per la finanza pubblica (clausola di invarianza).

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