Produttore di rifiuti: deve verificare sempre che il trasportatore sia autorizzato

 

Con la sentenza n. 29727/2013 la Cassazione ribadisce l’obbligo del produttore di rifiuti di verificare che il trasportatore/smaltitore/recuperatore sia sempre autorizzato allo svolgimento della loro attività.

Il Testo Unico Ambientale, infatti, all’art. 256, comma 1 riporta le seguenti parole:

chiunque effettua un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione” … è punito con:

  • ammenda da 2600 euro o con l’arresto da 3 mesi a 1 anno, per CER non pericolosi;
  • arresto da 6 mesi a 2 anni e con l’ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro nel caso di CER pericolosi.
Il produttore, spinto da una convenienza economica, aveva affidato i propri rifiuti ad un impianto non abilitato.

 

1. Quale responsabilità ha il produttore se l’impianto di conferimento non è abilitato?

Il produttore deve verificare sempre che il destinatario sia effettivamente autorizzato a ricevere rifiuti.

Se si, deve verificare che sia effettivamente autorizzato a ricevere quella particolare tipologia di rifiuti (o CER).

Se il destinatario non è abilitato oppure non è abilitato a ricevere quella particolare tipologia di CER, allora il produttore consegna i rifiuti in modo abusivo.

È questo il principio di diritto su cui si basa la sentenza 29727/13 depositata dalla Corte di cassazione.Essa, confermando integralmente la decisione di merito del tribunale di Venezia, ha rigettato i ricorsi degli imputati che, in concorso tra loro, sono stati condannati definitivamente per gestione non autorizzata di rifiuti.Secondo il giudice i titolari dell’impresa (identificabili come produttori), mossi da convenienza economica, non hanno verificato il contenuto delle autorizzazioni ed hanno affidato i propri rifiuti a un impianto non abilitato.

 

2. La giurisprudenza sulla responsabilità del produttore

La Corte ha ricordato che i produttori di rifiuti hanno una responsabilità nella gestione degli stessi.

Il produttore deve sempre verificare che il trasportatore sia autorizzato.

Se “tale doverosa verifica sia omessa” il produttore “risponde a titolo di colpa per inosservanza della citata regola di cautela imprenditoriale” dei reati di illecita gestione di rifiuti.

Inutile anche il tentativo della difesa di richiedere la causa di non punibilità prevista dall’art. 48 c.p. (errore determinato dall’altrui inganno) per i titolari dell’impresa.

Questa si poteva chiedere sulla base del fatto che il trasportatore li aveva ingannati circa la sussistenza del richiesto titolo abilitativo per lo smaltimento dei rifiuti, mediante l’esibizione dell’autorizzazione al trasporto che contemplava i codici CER dei rifiuti effettivamente conferiti e la verbale dichiarazione di essere in possesso anche dell’autorizzazione per lo smaltimento.

La Corte ribadisce che i produttori di rifiuti non possono “fare affidamento sulle rassicurazioni verbali del trasportatore”.

Appare ormai assodato il principio in base al quale l’imprenditore ha l’obbligo di attivarsi secondo diligenza nella fase di gestione dei rifiuti alla consultazione e verifica di tutte le autorizzazioni.

Dal punto di vista della normativa, il produttore di rifiuti costituisce il primo presidio per il rispetto della legalità.

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Articolo di: Marcella Spagnolo, aggiornato il 12 luglio 2020

 

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