La legga europea 2018 modifica l’art. 185 del t.u.a. in materia di sfalci e potature e detta i casi di esclusione dalla disciplina sui rifiuti.
1. La qualificazione giuridica di sfalci e potature dopo la legge europea 2018
L’art. 184 del d.lgs. 152/2006 classifica i “rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali” come rifiuti urbani e i “rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c. come rifiuti speciali”.
La Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti esclude dal suo campo di applicazione, oltre alle materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell’ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.
In buona sostanza, infatti, prima della legge europea 2018 l’esclusione dalla disciplina dei rifiuti era molto ampia.
2. Gli sfalci e le potature non sono rifiuti
Gli sfalci e potature non sono considerati rifiuti se:
- sono effettuati nell’ambito delle normali pratiche colturali legate alle attività agricolo-forestali, oppure derivino dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni;
- non sono pericolosi;
- sono utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa.
La legge europea 2018 prevede che in questi casi non si applichi la normativa sui rifiuti. Conseguentemente, la gestione, la raccolta, il trasporto e il riutilizzo degli sfalci e potature potranno essere svolti liberamente. Si applica, invece la normativa sui sottoprodotti. Il produttore e tutti i soggetti coinvolti (dal trasportatore al destinatario) devono conservare la documentazione idonea a provare gli elementi richiesti dall’art. 184-bis del D. Lgs. 152/2006.
3. Gli sfalci e le potature sono rifiuti
Sfalci e potature rimangono invece rifiuti speciali se derivano da un’attività economica, quale, ad esempio, l’attività di giardinaggio professionale.
Quando non è possibile classificare gli sfalci e le potature come sottoprodotti, devono essere considerati come rifiuti (urbani o speciali). Quindi se derivano da manutenzione del verde privato effettuata da un’impresa, sono classificati come rifiuti speciali da attività artigianali: per il trasporto è indispensabile l’iscrizione nella cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e l’utilizzo del relativo formulario, occorre compilare il registro di carico e scarico e, qualora vi siano i presupposti, presentare il MUD.
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Articolo di: Marcella Spagnolo, aggiornato al 02 ottobre 2020